Regolamenti interni
TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 81
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(Termini del procedimento)
- In tutti i casi per i quali disposizioni di legge o dell’ordinamento della Camera non prevedano termine diverso, i procedimenti amministrativi che conseguono ad un’istanza di parte, cui corrisponde un obbligo di provvedere, devono concludersi entro il termine di trenta giorni, salva l’adozione dell’atto finale. Il termine decorre dal ricevimento dell’istanza e può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione o non direttamente acquisibili presso pubbliche amministrazioni.
- Con determinazioni del Segretario generale, che ne informa preventivamente il Collegio dei Questori, sono individuati i procedimenti di cui al comma 1 per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità della materia, sono necessari termini superiori a trenta giorni.
- I consiglieri Capo dei Servizi sono responsabili, nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza, del rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2.