Consiglio di giurisdizione
  • 1. E' istituito il Consiglio di giurisdizione con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi e sulle impugnative di cui all'articolo 1.
  • 2. Il Consiglio di giurisdizione, di seguito denominato "Consiglio", è nominato, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto ed è composto da tre membri scelti tra deputati in carica in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato o procuratore dello Stato, anche a riposo. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Consiglio. L'incarico di componente del Consiglio è incompatibile con quello di membro del Governo e di componente della Commissione giurisdizionale per il personale di cui all'articolo 3 del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
  • 3. Il Presidente del Consiglio è designato dal Presidente della Camera tra i componenti del Consiglio stesso.
  • 4. Con la medesima procedura prevista al comma 2, sono nominati tre membri supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentrano nel Consiglio, mediante sorteggio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede alla nomina di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, un membro supplente, scelto mediante sorteggio, sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.
  • 5. (Abrogato)
  • 6. Il Segretario generale della Camera determina la dotazione di mezzi e di personale della segreteria del Consiglio.