Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi al Collegio d'appello
  • 1. Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 è ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d’appello di cui all’art. 6 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
  • 2. L’impugnazione non sospende gli effetti della sentenza di primo grado. L’appellante, con lo stesso atto d’impugnazione, ha facoltà di presentare al Collegio d’appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
  • 3. (Abrogato)