Regolamenti interni
Art. 4
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Discussione e decisione del ricorso dinanzi al Consiglio
- 1. Esaurita la fase istruttoria del procedimento, il Presidente fissa con proprio decreto l'udienza per la trattazione del ricorso.
- 2. Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione, il decreto è comunicato dalla segreteria del Consiglio alle parti, le quali, nei venti giorni antecedenti l'udienza, possono presentare documenti e nei dieci giorni antecedenti possono presentare memorie.
- 3. Dinanzi al Consiglio, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l’assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati del libero Foro.
- 4. Le parti e i controinteressati sono assistiti da un patrocinante iscritto all'Albo degli avvocati.
- 5. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni.
- 6. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un’unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente.
- 7. Il Consiglio, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto impugnato individuando l'organo competente dell'Amministrazione. Se accoglie il ricorso per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato. Con la sentenza che decide il ricorso il Consiglio dispone in ordine alle spese del procedimento. Si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile.
- 8. Nelle controversie in materia di appalti di lavori, di forniture o servizi, il Consiglio, ove ne ravvisi i presupposti, dispone il risarcimento del danno ingiusto.
- 9. La sentenza è depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Consiglio, che la comunica alle parti.
- 9-bis. La Segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del Consiglio medesimo. Chiunque può consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie è omessa l’indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano.