Continuità della tutela giurisdizionale

  1. Al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura i componenti del Consiglio di giurisdizione e del Collegio d'appello costituiti nella legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie funzioni, ancorché non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi componenti, salve le sopravvenute situazioni d'incompatibilità previste dall'articolo 12 del Regolamento della Camera e dal presente Regolamento.