1. Le modifiche agli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88, 94 e 115 del presente Regolamento, approvate dalla Camera nelle sedute del 7 maggio e del 26 giugno 1986, entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


(*) Articolo approvato il 26 giugno 1986. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1986, n, 178.