1. Le modifiche agli articoli 5, 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del presente Regolamento hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


(*) Disposizione approvata il 16-23 luglio 1987. La modifica all'articolo 5 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1987, n. 166; le modifiche agli articoli 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1987, n. 172.