Norme essenziali
Parte quarta - Disposizioni Finali
Capo XXXVI - Entrata in Vigore
Art. 153-quater (*)
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- Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.
(*) Articolo approvato il 25 settembre 2012 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2012.