1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 94, 96-bis, 107 e 154, l'abrogazione degli articoli 25-bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16-bis e 85-bis, approvate dalla Camera nella seduta del 24 settembre 1997, entrano in vigore il 1° gennaio 1998.


(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1997, n. 264.