Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XVI - Dell'Esame in Sede Referente
Art. 73 (*)
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1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.
1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.
3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal Presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: << nulla osta all'ulteriore corso del progetto >>.
4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987.
Testo del 1971 | Modificato il 26.6.86 | Modificato il 23.7.87 |
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1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione. | 1. Identico | 1. Identico |
1 - bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea | ||
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione dello stampato. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto | 2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto. | 2. Identico |
3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: "nulla osta all'ulteriore corso del progetto". | 3. Identico | 3. Identico |
4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. | 4. Identico | 4. Identico |