Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XVI - Dell'Esame in Sede Referente
Art. 81 (*)
.
- Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
- Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997.
Testo del 1971 | Modificato il 24.09.97 |
---|---|
1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate all'Assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto. | 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente. |
2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti - legge. | 2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII. |
3. Il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei commi precedenti. | 3. Soppresso |
4. Scaduti i termini fissati nei commi precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di un Presidente di Gruppo o di dieci deputati, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea e discusso nel testo presentato, salvo che l'Assemblea, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non più ampio di quello ultimo assegnato e non più prorogabile. | 4. Soppresso |