1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori.
  2. Compatibilmente con il principio stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel comma 2 dell'articolo 81.
  3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo Presidente, all'atto dell'annuncio in Aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dall' assegnazione.