1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.
  2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
  3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.