1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.
  2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999.

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 18.07.90 Modificato il 01.08.96 Modificato il 27.07.99
1. Su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo ciascuna Commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità, si svolga un dibattito preventivo con l'intervento del Ministro competente. Non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 117. 1. La Commissione speciale per le politiche comunitarie viene formata secondo le procedure previste dall'articolo 19. Non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo. 1. Si applicano alla Commissione politiche dell'Unione europea le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente. 1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.
2. Per la trattazione, secondo le norme del comma 1, di problemi delle Comunità interessanti più Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente della Camera può disporre la nomina di una Commissione speciale composta, di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente e dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo. 2. Si applicano alla Commissione speciale le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente. 2. Identico 2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.
3. La Commissione affari esteri, integrata dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo, esamina la relazione annuale consuntiva sulle Comunità, e in tale sede può chiedere al Governo di essere informata sulle previsioni relative ai problemi comunitari per l'anno successivo. 3. La Commissione ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e della attuazione degli accordi comunitari. In particolare:
a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza;
b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui progetti di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria;
c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige proprie relazioni per l'Assemblea;
d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi ed amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza;
e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.
3. Identico 3. Abrogato
  4. La Commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari.