1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell' Unione europea.
  2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.


(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996.

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 18.07.90 Modificato il 01.08.96
1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee, non appena pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione affari esteri. 1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie. 1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 2. Identico