Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII - Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
Art. 127-ter (*)
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- Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
- Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.
(*) Articolo approvato il 1° agosto 1996 e modificato il 27 luglio 1999.
Testo del 1º.08.96 | Modificato il 27.07.99 |
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1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea. | 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea. |
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. | 2. Identico |