1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
  2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.


(*) Articolo approvato il 1° agosto 1996 e modificato il 27 luglio 1999.

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1º.08.96 Modificato il 27.07.99
1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea. 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. 2. Identico