Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII - Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
Art. 127-bis (*)
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- Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
- Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
- La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.
- Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
- Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.
(*) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato il 1° agosto 1996.
Testo del 1971 | Modificato il 01.08.96 |
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1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie. | 1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea. |
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie. | 2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea. |
3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. | 3. Identico |
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. | 4. Identico |
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4. | 5. Identico |