1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
  2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
  3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.
  4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
  5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.


(*) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato il 1° agosto 1996.

Testo del 1971 Modificato il 01.08.96
1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie. 1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie. 2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. 3. Identico
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 4. Identico
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4. 5. Identico