Le critiche rivolte da molte parti alla disciplina dello "scorporo" e l'osservazione che molti elettori avevano utilizzato il voto disgiunto fra proporzionale e maggioritario hanno fatto sì che, sin dall'inizio della XIV legislatura, si manifestasse l'esigenza di "correggere" la legge elettorale vigente.

Sulle due principali questioni sono state avanzate molte proposte emendative con riguardo:

· alla disciplina dello scorporo; alcune proposte erano intese a renderlo obbligatorio introducendo il cosiddetto "scorporo di coalizione";

· alla scheda ed alle modalità di espressione del voto; le proposte erano intese a consentire che nella scheda per la votazione uninominale alla Camera e nella scheda per il voto al Senato, potessero comparire i contrassegni delle liste proporzionali in numero tale da consentire la "presenza" visibile di tutte le liste partecipanti alla coalizione.

Le prime proposte di intervento sulle leggi elettorali furono presentate nell'aprile del 2002 ma la Commissione ne avviò concretamente l'esame - di queste e delle altre sopravvenute - nel marzo 2005, ad un anno dalla scadenza della legislatura. Il testo unificato presentato dal re­latore verrà successivamente abbandonato.

L'intervento legislativo definitivo e di più ampia portata è stato inserito in forma emendativa in un testo unificato (A.C. 2620 e abb.), all'esame della I Commissione della Camera.

La legge 21 dicembre 2005, n. 270 ha introdotto un sistema per l'elezione della Camera dei deputati di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale, che sostituisce il sistema misto precedentemente in vigore.

Secondo la disciplina prevista dalla legge n. 270 del 2005, per la Camera dei deputati, i 617 deputati sono eletti nel territorio nazionale in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni; un deputato viene eletto con metodo maggioritario nel collegio uninominale della Valle d'Aosta; i restanti 12 deputati sono eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459,

Per quanto concerne le candidature, la disciplina prevede che i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni; i partiti che si candidano a governare depositano inoltre il loro programma e indicano il nome del loro leader. Quanto alle modalità di votazione, l'elettore esprime un solo voto per la lista prescelta; non è previsto alcun voto di preferenza.

I seggi sono ripartiti proporzionalmente in ambito nazionale tra le coalizioni e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti, le liste rappresentative di minoranze linguistiche con almeno il 20% dei voti della circoscrizione e la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale.

La ripartizione proporzionale dei 617 seggi, sulla base del quoziente naturale, è finalizzata a verificare se la coalizione o lista singola più votata abbia già conseguito almeno 340 seggi e, in caso positivo, il premio di maggioranza non trova applicazione.

Se nessuna coalizione o lista singola ha ottenuto almeno 340 seggi, si attribuisce a quella di esse più votata 340 seggi. I 277 seggi rimanenti sono distribuiti tra le altre coalizioni o liste non collegate secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi spettanti a ciascuna coalizione sono quindi distribuiti tra le liste ammesse al riparto che le compongono.

Una volta stabilito il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si procede a distribuire in ogni circoscrizione i seggi assegnati in sede nazionale. In ragione dell'attribuzione del premio di maggioranza, la ripartizione avviene sulla base di un indice che considera due distinti quozienti: uno per le liste di maggioranza e uno per le liste di minoranza.

In ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti i candidati eletti secondo l'ordine di successione fissato in ciascuna lista. Se la lista dei candidati è esaurita, si attinge, nell'ordine, alla medesima lista in un'altra circoscrizione, ad un'altra lista della stessa coalizione presentata nella circoscrizione originaria, ovvero in un'altra circoscrizione.

La disciplina per l'elezione del Senato è analoga a quella descritta per la Camera ma presenta alcune differenze legate alla natura dell'organo, che è eletto "su base regionale" (art. 57, 1° co., Cost.): i seggi sono infatti ripartiti e assegnati in ambito regionale. Le soglie di sbarramento (più elevate) sono anch'esse riferite al totale dei voti conseguiti nella regione e, soprattutto, anche il premio di maggioranza è assegnato nell'ambito di ciascuna regione: alla coalizione o lista singola più votata nella regione, è attribuito il 55% dei seggi spettanti alla regione medesima, qualora essa non abbia già conseguito tale risultato.