Norme essenziali
Capo I - Funzioni, organi e poteri della giunta
Art. 2
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(Validità delle deliberazioni e votazioni qualificate)
1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.
2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica del poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.
3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.
4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunziata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.