(Poteri della Giunta)

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.