(Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria)

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.