(Pubblicità dei lavori e regime degli atti)

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.