(Quinto livello) (47)

  1. Il quinto livello funzionale-retributivo è caratterizzato da funzioni di:

    a) organizzazione e direzione amministrativa;

    b) revisione e controllo, riferite alle procedure amministrative e contabili;

    c) certificazione;

    d) consulenza procedurale, di studio e di ricerca per la prestazione di servizi alla Camera, ai suoi organi e ai suoi componenti;

    e) assistenza giuridico-legale;

    f) organizzazione e direzione delle attività amministrative connesse alle relazioni istituzionali con enti nazionali e internazionali.

  2. L'autonomia consiste nella ideazione delle formule di lavoro e dei moduli organizzativi idonei al conseguimento degli obiettivi, nonché nella individuazione di soluzioni adeguate.
  3. La responsabilità è per le soluzioni individuate e le decisioni assunte in relazione al singolo servizio prodotto e all'efficienza complessiva dell'unità di lavoro, assicurando la piena continuità della funzione.
  4. Nel quinto livello sono compresi i consiglieri parlamentari, distinti per le seguenti professionalità: generale, di stenografia, di biblioteca, tecnica.
Note:

(47) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.