Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
Art. 41
.
(Quinto livello) (35)
- Il quinto livello funzionale-retributivo è caratterizzato da funzioni di:
- organizzazione e direzione amministrativa;
- revisione e controllo, riferite alle procedure amministrative e contabili;
- certificazione;
- consulenza procedurale, di studio e di ricerca per la prestazione di servizi alla Camera, ai suoi organi e ai suoi componenti;
- assistenza giuridico-legale;
- organizzazione e direzione delle attività amministrative connesse alle relazioni istituzionali con enti nazionali e internazionali.
- L'autonomia consiste nella ideazione delle formule di lavoro e dei moduli organizzativi idonei al conseguimento degli obiettivi, nonché nella individuazione di soluzioni adeguate.
- La responsabilità è per le soluzioni individuate e le decisioni assunte in relazione al singolo servizio prodotto e all'efficienza complessiva dell'unità di lavoro, assicurando la piena continuità della funzione.
- Nel quinto livello sono compresi i consiglieri parlamentari, distinti per le seguenti professionalità: generale, di stenografia, di biblioteca, tecnica.
Note:
(35) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.