(Operatore tecnico, collaboratore tecnico, coordinatore di reparto) (48)

  1. L'assunzione degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici ha luogo a norma dell'articolo 55.
  2. Gli operatori tecnici inquadrati nel primo livello funzionale-retributivo, dopo almeno tre anni di permanenza in tale livello, previa frequenza con profitto di un corso di qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera a), conseguono il passaggio al secondo livello funzionale-retributivo, acquisendo la qualifica di collaboratore tecnico.
  3. Dopo almeno otto anni di permanenza nel secondo livello, previo superamento della verifica di professionalità, di cui al comma 2 dell'articolo 58, il collaboratore tecnico consegue il passaggio al terzo livello funzionale-retributivo, acquisendo la qualifica di coordinatore di reparto.
  4. L'attribuzione degli incarichi di coordinatore responsabile di reparto di primo e di secondo grado è operata, tra i coordinatori di reparto che abbiano superato da almeno tre anni la verifica di professionalità di cui al comma 2 dell'articolo 58, dal Segretario generale su proposta del consigliere Capo del Servizio da cui dipende il reparto. Con le stesse modalità di cui al periodo precedente può essere disposta la revoca dell'attribuzione degli incarichi (49).
Note:

(48) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.

(49) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.