(Consigliere parlamentare)

  1. L'assunzione dei consiglieri parlamentari ha luogo per pubblico concorso - secondo le diverse modalità previste, per le professionalità generale, di stenografia, di biblioteca e tecnica, nella apposita tabella, emanata con decreto del Presidente della Camera, dei programmi di esame - al quinto livello funzionale-retributivo.
  2. Dopo tre anni di anzianità nella qualifica i consiglieri parlamentari sono sottoposti alla verifica di incremento di professionalità secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 57.
  3. In caso di superamento della verifica di cui al comma 2 i consiglieri parlamentari conseguono il passaggio alla progressione retributiva di cui al comma 3 dell'articolo 69.
  4. I consiglieri parlamentari che non abbiano superato in prima sessione la verifica di cui al comma 2 possono chiedere, per non più di due volte, di essere ammessi a successive sessioni di verifica a distanza di un anno l'una dall'altra. In caso di superamento della verifica si applica il disposto del comma 3.
  5. Dopo nove anni di anzianità nella qualifica, i consiglieri parlamentari che abbiano superato la verifica di cui ai commi 2 o 4, sono sottoposti alla ulteriore verifica di incremento di professionalità secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 57.
  6. In caso di superamento della verifica di cui al comma 5 i consiglieri conseguono il passaggio alla progressione retributiva prevista dal comma 3 dell'articolo 69. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
  7. Il Segretario generale, su proposta dei consiglieri Capi Servizio competenti o autonomamente per gli Uffici della Segreteria generale, sentiti i Vicesegretari generali, prepone agli uffici di primo e di secondo grado ed agli incarichi di coordinamento di livello equiparato consiglieri parlamentari che abbiano superato entrambe le verifiche di cui al presente articolo. La revoca di detta preposizione può essere adottata, con proprio atto, dal Segretario generale, sentiti i Vicesegretari generali, su conforme parere del consigliere Capo Servizio competente, in caso di ufficio o di incarico di coordinamento di livello equiparato dipendente da un Servizio. Il consigliere Capo Servizio affida, nell'ambito del Servizio medesimo, ad un consigliere Capo ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento40.
Note:

(40) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.