(Segretario parlamentare di secondo livello, segretario parlamentare di elaborazione dati di secondo livello, segretario parlamentare di terzo livello, segretario parlamentare di elaborazione dati di terzo livello) (43)

  1. L'assunzione dei segretari parlamentari di secondo livello e dei segretari parlamentari di elaborazione dati di secondo livello ha luogo, per pubblico concorso, al secondo livello funzionale-retributivo.
  2. Dopo almeno otto anni di permanenza nel secondo livello, previo superamento della verifica di incremento di professionalità di cui al comma 1 dell'articolo 58, il segretario parlamentare di secondo livello e il segretario parlamentare di elaborazione dati di secondo livello conseguono il passaggio al terzo livello funzionale-retributivo acquisendo, rispettivamente, la qualifica di segretario parlamentare di terzo livello e di segretario parlamentare di elaborazione dati di terzo livello.
Note:

(43) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.