Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
Art. 48
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(Segretario parlamentare di secondo livello, segretario parlamentare di elaborazione dati di secondo livello, segretario parlamentare di terzo livello, segretario parlamentare di elaborazione dati di terzo livello) (43)
- L'assunzione dei segretari parlamentari di secondo livello e dei segretari parlamentari di elaborazione dati di secondo livello ha luogo, per pubblico concorso, al secondo livello funzionale-retributivo.
- Dopo almeno otto anni di permanenza nel secondo livello, previo superamento della verifica di incremento di professionalità di cui al comma 1 dell'articolo 58, il segretario parlamentare di secondo livello e il segretario parlamentare di elaborazione dati di secondo livello conseguono il passaggio al terzo livello funzionale-retributivo acquisendo, rispettivamente, la qualifica di segretario parlamentare di terzo livello e di segretario parlamentare di elaborazione dati di terzo livello.
Note:
(43) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.