(Fasi della programmazione)

  1. Il Collegio dei deputati Questori, di seguito denominato "Collegio dei Questori", entro il 15 ottobre di ciascun anno stabilisce i criteri di formazione del progetto di bilancio annuale di previsione dell’esercizio successivo e del bilancio pluriennale e riferisce all’Ufficio di Presidenza sulle eventuali modifiche e integrazioni ai regolamenti e alle altre norme di cui all’articolo 12, comma 3, del Regolamento della Camera ai fini del rispetto dei predetti criteri e, entro il 31 dicembre, adotta ai medesimi fini le deliberazioni di propria competenza. I criteri di formazione del bilancio riguardano:

    1. l'ammontare massimo delle spese correnti e in conto capitale;
    2. l'ammontare dei fondi di riserva per le spese impreviste di parte corrente e in conto capitale
    3. eventuali vincoli di bilancio ulteriori, stabiliti dal Collegio stesso.
  2. Ai fini delle deliberazioni di cui al comma 1, l'Amministrazione fornisce al Collegio dei Questori le seguenti informazioni:
    1. le previsioni tendenziali di entrata e di spesa, per ciascun capitolo e articolo di bilancio, relative all'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, basate sull'ammontare della dotazione ordinaria richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, sul quadro legislativo e regolamentare vigente e sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; le suddette previsioni sono accompagnate dall'indicazione dei criteri e dei metodi utilizzati per la loro elaborazione;
    2. una stima delle entrate e delle spese, per ciascun capitolo e articolo di bilancio, relative agli anni cui si riferisce il bilancio pluriennale successivi al primo.
  3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Collegio dei Questori, preso atto della relazione programmatica di cui all'articolo 91, comma 1, delibera il programma dell'attività amministrativa, sulla base di uno schema predisposto dall'Amministrazione.
  4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Collegio dei Questori predispone il progetto di bilancio di previsione relativo all'anno successivo, unitamente all'allegato bilancio pluriennale, che è deliberato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 dicembre. A tal fine l'Amministrazione sottopone al Collegio dei Questori uno schema di bilancio annuale di previsione e uno schema di bilancio pluriennale, redatti ai sensi degli articoli 3 e 6.
  5. Nel caso in cui la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 4 non intervenga entro il 31 dicembre, l'esercizio provvisorio e le relative modalità di gestione sono autorizzate con decreto del Presidente della Camera, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
  6. Entro il 31 maggio di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza delibera l'assestamento del progetto di bilancio di cui al comma 4 conseguente alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente, predisposto dal Collegio dei Questori sulla base di uno schema elaborato dall’Amministrazione.
  7. Il progetto di bilancio annuale deliberato dall'Ufficio di Presidenza, comprensivo dell'assestamento di cui al comma 6, è discusso e votato in Assemblea ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento della Camera.
  8. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Collegio dei Questori approva i programmi settoriali di cui all’articolo 7, comma 2, tenendo conto della priorità degli interventi da realizzare. Entro la medesima data il Comitato per la Sicurezza adotta il documento di cui all’articolo 7, comma 3.
  9. I Servizi e gli Uffici della Segreteria generale e i titolari di incarichi individuali, di seguito denominati “Servizi”, trasmettono al Servizio Tesoreria e al Servizio Amministrazione, entro i termini stabiliti con circolare del Segretario generale, gli elementi informativi e le proposte necessari in relazione a ciascuna delle fasi della programmazione e per la redazione dei documenti di cui ai commi 1, 2, 4 e 6.