(Conto consuntivo)

  1. Il conto consuntivo è predisposto, unitamente alla relazione illustrativa, dal Collegio dei Questori in base agli elementi conoscitivi forniti dal Servizio Tesoreria.
  2. Nella relazione del Collegio dei Questori è illustrato l’andamento della gestione finanziaria.
  3. Il conto consuntivo comprende:
    1. le previsioni iniziali, con le eventuali variazioni apportate, e le previsioni definitive;
    2. le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
    3. le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, con specifica evidenziazione delle spese per gli interventi di cui all’articolo 91;
    4. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
    5. le somme incassate dalla Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;
    6. il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all’esercizio successivo;
    7. le eventuali economie di gestione.
  4. Al conto consuntivo è allegato un prospetto di sintesi degli inventari, con relativa valorizzazione, dei beni durevoli tale da indicare, per aggregati, la consistenza del valore dei beni all’inizio e in chiusura dell’esercizio e da porre in rilievo le variazioni intervenute.
  5. Al conto consuntivo sono allegati i conti consuntivi del Fondo di solidarietà fra i deputati e del Fondo di previdenza per il personale.
  6. In una tabella annessa al conto consuntivo le spese sono ripartite secondo l’analisi funzionale, con riferimento alle missioni istituzionali individuate dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Collegio dei Questori, al fine di consentire il confronto con i dati riportati nella tabella di cui all’articolo 3, comma 3.
  7. Il conto consuntivo, predisposto dal Collegio dei Questori, è deliberato dall’Ufficio di Presidenza entro il 31 maggio dell’esercizio successivo e quindi discusso e votato in Assemblea ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento della Camera.