(Programma dell'attività amministrativa e programmi settoriali di intervento)

  1. Il programma dell’attività amministrativa si riferisce ad un periodo triennale ed è aggiornato annualmente. Esso definisce, in relazione all’attività dei Servizi e in coerenza con i criteri di cui all’articolo 2, comma 1:

    1. gli obiettivi da conseguire nel triennio di riferimento, anche mediante l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi, espressi per Servizio o per l’insieme dei Servizi responsabili, nel caso in cui l’obiettivo riguardi la competenza di più articolazioni amministrative. Ciascun obiettivo è contrassegnato da un codice di riferimento, definito in modo tale da consentire l’identificazione di quelli di competenza di un singolo Servizio e di quelli che investono la competenza di più Servizi;
    2. per ciascuno degli anni del triennio considerato, le misure da adottare ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a) nonché le risorse finanziarie necessarie per ciascuno di tali obiettivi;
    3. l’elenco dei programmi settoriali di cui al comma 2;
    4. l'entità delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun programma settoriale e le ulteriori risorse finanziarie da destinare alle spese per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi non incluse nei programmi settoriali;
    5. il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti.
  2. L'attività amministrativa che comporta l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi a carico del bilancio della Camera è svolta secondo i programmi settoriali elencati nel programma dell'attività amministrativa. I programmi sono predisposti dai Servizi competenti per materia e si articolano in progetti e interventi di spesa aventi carattere omogeneo, per ciascuno dei quali sono indicati i tempi specifici di realizzazione, l'entità dei relativi oneri finanziari e, di norma, le modalità di selezione del contraente. I programmi evidenziano, ove necessario, gli interventi di competenza di ciascun Servizio necessari per la realizzazione degli obiettivi che riguardano la responsabilità di più articolazioni amministrative, sulla base di quanto previsto dal programma dell'attività amministrativa. I programmi sono sottoposti al Collegio dei Questori all’esito dell'istruttoria di cui all'articolo 23.
  3. L'attività amministrativa che comporta l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi a carico del bilancio della Camera in materia di sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni è svolta secondo le previsioni del Documento di pianificazione finanziaria approvato annualmente dal Comitato per la Sicurezza, sulla base dell'istruttoria di cui all'articolo 23, comma 4, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4 per le attività non comprese nel citato Documento. Al Documento di pianificazione finanziaria è allegata una relazione illustrativa che dà conto altresì degli obiettivi e degli interventi realizzati nell'esercizio precedente. Laddove il Comitato per Sicurezza non sia stato costituito, il Documento è sottoposto all'approvazione del Collegio dei Questori.
  4. Alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi settoriali si procede sulla base di autorizzazioni di spesa deliberate a norma dell'articolo 24 oppure sulla base di un'autorizzazione contestuale all'approvazione dei programmi da parte del Collegio dei Questori. Ai fini della contestuale autorizzazione della spesa i programmi indicano:
    1. il soggetto contraente;
    2. l'oggetto della spesa;
    3. le modalità di selezione del soggetto contraente;
    4. l'importo della spesa e il capitolo di finanziamento;
    5. l'intervento del programma settoriale;
    6. il codice di riferimento del programma dell'attività amministrativa.
  5. Alle medesime condizioni indicate dal comma 4, lettere da a) a d) ed f) possono essere oggetto di contestuale autorizzazione le spese indicate dal Documento di cui al comma 3.