(Bilancio annuale di previsione)

  1. Il progetto di bilancio annuale di previsione indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

    1. l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il progetto di bilancio si riferisce;
    2. l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il progetto di bilancio si riferisce;
    3. l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il progetto di bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
  2. Formano oggetto di approvazione solo gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere b) e c) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.
  3. In una tabella annessa al progetto di bilancio le spese sono ripartite secondo l'analisi funzionale, con riferimento alle missioni istituzionali della Camera dei deputati. L'elenco delle missioni e le modalità di imputazione delle spese a ciascuna di esse sono definiti dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Collegio dei Questori, allo scopo di rappresentare dettagliatamente l'entità delle risorse finanziarie destinate alle varie attività.
  4. Al progetto di bilancio di previsione sono allegati il bilancio pluriennale, il programma dell'attività amministrativa e la relazione programmatica di cui all'articolo 91, comma 1.
  5. Gli annessi e gli allegati al progetto di bilancio non formano oggetto di specifica approvazione da parte dell'Assemblea.