(Istruttoria della spesa)

  1. All’istruttoria delle spese provvedono, d’intesa con il Servizio Amministrazione, i Servizi competenti. Ove necessario, è acquisito il parere del Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di seguito denominato «Responsabile per la sicurezza sul lavoro», e quello dell’Avvocatura della Camera.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio competente motiva le spese, indica le caratteristiche quantitative e qualitative dei lavori, dei servizi e delle forniture cui le spese sono preordinate, attesta la congruità delle offerte e indica i tempi stimati per l’attuazione degli interventi di spesa, che devono essere compatibili con lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente di cui al titolo V del presente regolamento.
  3. Il Servizio Tesoreria provvede alla verifica preventiva della compatibilità delle spese con le disponibilità di bilancio e propone, ove necessario, le eventuali variazioni di bilancio. Effettua i necessari accantonamenti provvisori e predispone le eventuali variazioni di bilancio, ove autorizzate. In assenza della verifica di cui al primo periodo, la spesa non può essere sottoposta all’autorizzazione dell’organo competente.
  4. Il Servizio per la Sicurezza provvede all’istruttoria delle spese direttamente connesse alla sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni, acquisiti il parere del Servizio Amministrazione e, ove necessario, quello del Servizio per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione nonché gli eventuali pareri di cui al comma 1, e fornisce al Servizio Tesoreria gli elementi per la verifica di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45, comma 5.2 
  5. Conclusa l’istruttoria, le indicazioni di spesa sono trasmesse agli organi competenti ad autorizzarle. Le indicazioni da inviare all’Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Questori o al Comitato per la Sicurezza sono sottoposte al Segretario generale.
  6. Il Segretario generale definisce le modalità di svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, volte a garantirne la digitalizzazione e a favorire l’uso di strumenti e moduli standardizzati.
Note:

(2)Comma 4 articolo 23 modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.