Regolamenti interni
TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo I - Decisioni di spesa
Articolo 23
(Istruttoria della spesa)
- All’istruttoria delle spese provvedono, d’intesa con il Servizio Amministrazione, i Servizi competenti. Ove necessario, è acquisito il parere del Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di seguito denominato «Responsabile per la sicurezza sul lavoro», e quello dell’Avvocatura della Camera.
- Ai fini di cui al comma 1, il Servizio competente motiva le spese, indica le caratteristiche quantitative e qualitative dei lavori, dei servizi e delle forniture cui le spese sono preordinate, attesta la congruità delle offerte e indica i tempi stimati per l’attuazione degli interventi di spesa, che devono essere compatibili con lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente di cui al titolo V del presente regolamento.
- Il Servizio Tesoreria provvede alla verifica preventiva della compatibilità delle spese con le disponibilità di bilancio e propone, ove necessario, le eventuali variazioni di bilancio. Effettua i necessari accantonamenti provvisori e predispone le eventuali variazioni di bilancio, ove autorizzate. In assenza della verifica di cui al primo periodo, la spesa non può essere sottoposta all’autorizzazione dell’organo competente.
- Il Servizio per la Sicurezza provvede all’istruttoria delle spese direttamente connesse alla sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni, acquisiti il parere del Servizio Amministrazione e, ove necessario, quello del Servizio per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione nonché gli eventuali pareri di cui al comma 1, e fornisce al Servizio Tesoreria gli elementi per la verifica di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45, comma 5.2
- Conclusa l’istruttoria, le indicazioni di spesa sono trasmesse agli organi competenti ad autorizzarle. Le indicazioni da inviare all’Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Questori o al Comitato per la Sicurezza sono sottoposte al Segretario generale.
- Il Segretario generale definisce le modalità di svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, volte a garantirne la digitalizzazione e a favorire l’uso di strumenti e moduli standardizzati.
Note:
(2)Comma 4 articolo 23 modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.