(Autorizzazioni di spesa)

  1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo e negli articoli 26, 34 e 91, le spese sono autorizzate con deliberazione del Collegio dei Questori. In caso di urgenza, su indicazione del Segretario generale, le spese fino a euro 700.000 possono essere autorizzate con determinazione del deputato Questore o dei deputati Questori presenti.
  2. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, approva le seguenti spese, determinando, ove necessario, le modalità di affidamento dei relativi interventi:
    1. spese di importo superiore a euro 8.000.000 per annualità
    2. spese che riguardano l’acquisizione, a qualsiasi titolo, delle sedi della Camera o la loro complessiva ristrutturazione.
  3. L’Ufficio di Presidenza approva le spese direttamente conseguenti a deliberazioni da esso adottate. Il Presidente della Camera può sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza altre spese, ove lo ritenga opportuno in ragione della natura della spesa stessa.
  4. Le spese direttamente connesse alla sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni sono deliberate dal Comitato per la Sicurezza, sulla base dell’istruttoria di cui all’articolo 23, comma 4. Laddove il Comitato per la Sicurezza non sia stato costituito, provvede il Collegio dei Questori.
  5. Le spese per interventi volti al conseguimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono autorizzate ai sensi dell’articolo 91.
  6. Il consigliere Capo del Servizio Amministrazione autorizza, trasmettendo mensilmente al Collegio dei Questori la relativa documentazione, le spese:
    1. fino a euro 500.000, al netto dell’IVA, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi settoriali;
    2. fino a euro 150.000, al netto dell’IVA, per la realizzazione di interventi non compresi nei programmi settoriali.
  7. Le autorizzazioni di cui al comma 6 non possono riguardare spese per prestazioni professionali a carattere continuativo.
  8. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Segretario generale può disporre spese per conto dell’Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione ai deputati Questori.
  9. Le autorizzazioni di spesa sono motivate e indicano l’entità della spesa, le modalità di selezione del contraente e quelle di copertura finanziaria, l’oggetto dell’intervento e, se esso impegna la competenza di più esercizi, la sua durata.