(Fondi per le minute spese)

  1. Il Collegio dei Questori determina annualmente l’importo massimo dei seguenti fondi e delle anticipazioni di spesa a valere sui medesimi:

    1. fondo per anticipazioni di spese economali, disposte dal consigliere Capo del Servizio per il Patrimonio e la gestione amministrativa;
    2. fondo per anticipazioni di minute spese per gli acquisti urgenti di beni di consumo e materiale minuto per il funzionamento delle strutture operative, disposte dal consigliere Capo del Servizio per il Patrimonio e la gestione amministrativa;
    3. fondo per anticipazioni di minute spese necessarie per le attività della Biblioteca, disposte dal Bibliotecario della Camera;
    4. fondo per anticipazioni di minute spese disposte dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione per l’acquisto di libri, riviste e pubblicazioni;
    5. fondo per anticipazioni di minute spese disposte dal consigliere Capo del Servizio per la Sicurezza;
    6. fondo per anticipazioni di minute spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali disposte dal Cap dell’Avvocatura della Camera;
    7. fondo per anticipazioni di minute spese connesse allo svolgimento delle attività tecniche disposte dal consigliere consigliere Capo del Servizio per il Patrimonio e la gestione amministrativa;
    8. fondo per anticipazioni di minute spese connesse allo svolgimento delle attività disposte dal consigliere Capo del Servizio per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
    9. fondo per anticipazioni di minute spese connesse allo svolgimento delle attività di competenza del Responsabile per la sicurezza sul lavoro;
    10. fondo per anticipazioni di minute spese connesse allo svolgimento delle attività del presidio sanitario, disposte dal consigliere Capo del Servizio per le Competenze dei parlamentari.
  2. I competenti consiglieri Capi Servizio o Capi Ufficio della Segreteria generale individuano i dipendenti cui, sulla base delle direttive impartite dagli stessi consiglieri, è attribuita la gestione dei fondi di cui al comma 1 e ne danno preventiva comunicazione al Servizio Tesoreria nonché al Servizio del Personale.
  3. Ai fini di cui all’articolo 78, il Servizio Tesoreria verifica la documentazione delle spese effettuate a valere sui fondi previsti dal presente articolo. I fondi di cui al comma 1 possono essere reintegrati dal Servizio Tesoreria, nel limite dell’importo massimo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, previo accertamento della regolarità della relativa gestione. Le disponibilità dei fondi sono accreditate su conti correnti intestati alla Camera dei deputati e appositamente destinati a ciascuno dei fondi stessi.

  4. Nella relazione di cui all’articolo 77, comma 1, è dato conto della gestione finanziaria di ciascun fondo. I Servizi e gli Uffici competenti riferiscono al Collegio dei Questori entro il 31 gennaio sulle modalità di utilizzo delle risorse assegnate a ciascun fondo nell’anno precedente.