(Comunicazione delle deliberazioni)

  1. I Servizi interessati sono informati tempestivamente dai consiglieri Capi dei Servizi Amministrazione e per la Sicurezza delle decisioni adottate, rispettivamente, dal Collegio dei Questori e dal Comitato per la Sicurezza. La comunicazione effettuata ai sensi del primo periodo sostituisce ad ogni effetto il verbale fino alla sottoscrizione del medesimo.