(Rimborsi di spesa e anticipazioni)

  1. Fatti salvi i rimborsi di spesa previsti per i deputati dall’ordinamento generale o dall’ordinamento interno, sono rimborsate, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, le seguenti spese effettivamente sostenute e documentate:

    1. spese effettuate nel corso di missioni e attività fuori sede debitamente autorizzate;
    2. spese inerenti all’attività di Commissioni e di altri organi collegiali;
    3. spese di rappresentanza relative all’attività dei deputati titolari di incarico istituzionale;
    4. spese relative allo svolgimento di manifestazioni, eventi e incontri internazionali, nei limiti della spesa di volta in volta autorizzata;
    5. spese connesse allo svolgimento di concorsi e alle attività di formazione;
    6. spese per le quali l’Ufficio di Presidenza o il Collegio dei Questori o il Comitato per la Sicurezza, nell’ambito delle rispettive competenze, abbiano autorizzato il rimborso, individuando le categorie dei soggetti che possono beneficiarne e le tipologie di spesa ammesse al rimborso, nonché eventuali limiti e condizioni del rimborso stesso;
    7. spese per le quali, nell’atto di autorizzazione adottato ai sensi dell’articolo 24, sia espressamente previsto il rimborso al soggetto che le abbia sostenute e per le quali sia fissato l’importo massimo.
  2. Le richieste di rimborso delle spese di cui al comma 1 sono corredate dall’appropriata documentazione giustificativa.
  3. In caso di necessità il Segretario generale può, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, autorizzare rimborsi di spese entro l’importo massimo complessivo di euro 100.000 per anno finanziario.
  4. Per le spese di cui al comma 1 possono essere concessi anticipi. Fatti salvi i suddetti anticipi nell’atto di autorizzazione adottato ai sensi dell’articolo 24, può essere altresì autorizzato il pagamento anticipato di spese espressamente individuate.