Regolamenti interni
TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo I - Decisioni di spesa
Articolo 27
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(Rimborsi di spesa e anticipazioni)
- Fatti salvi i rimborsi di spesa previsti per i deputati dall’ordinamento generale o dall’ordinamento interno, sono rimborsate, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, le seguenti spese effettivamente sostenute e documentate:
- spese effettuate nel corso di missioni e attività fuori sede debitamente autorizzate;
- spese inerenti all’attività di Commissioni e di altri organi collegiali;
- spese di rappresentanza relative all’attività dei deputati titolari di incarico istituzionale;
- spese relative allo svolgimento di manifestazioni, eventi e incontri internazionali, nei limiti della spesa di volta in volta autorizzata;
- spese connesse allo svolgimento di concorsi e alle attività di formazione;
- spese per le quali l’Ufficio di Presidenza o il Collegio dei Questori o il Comitato per la Sicurezza, nell’ambito delle rispettive competenze, abbiano autorizzato il rimborso, individuando le categorie dei soggetti che possono beneficiarne e le tipologie di spesa ammesse al rimborso, nonché eventuali limiti e condizioni del rimborso stesso;
- spese per le quali, nell’atto di autorizzazione adottato ai sensi dell’articolo 24, sia espressamente previsto il rimborso al soggetto che le abbia sostenute e per le quali sia fissato l’importo massimo.
- Le richieste di rimborso delle spese di cui al comma 1 sono corredate dall’appropriata documentazione giustificativa.
- In caso di necessità il Segretario generale può, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, autorizzare rimborsi di spese entro l’importo massimo complessivo di euro 100.000 per anno finanziario.
- Per le spese di cui al comma 1 possono essere concessi anticipi. Fatti salvi i suddetti anticipi nell’atto di autorizzazione adottato ai sensi dell’articolo 24, può essere altresì autorizzato il pagamento anticipato di spese espressamente individuate.