(Liquidazione)

  1. La liquidazione delle somme è disposta, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi, dal Servizio Tesoreria.
  2. All’atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.