Regolamenti interni
TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo II - Procedura di erogazione della spesa
Articolo 33
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(Emissione del titolo di spesa)
- Il pagamento è disposto dal Tesoriere, con apposito mandato, in conformità alla richiesta del Servizio Amministrazione o degli altri Servizi, corredata dalla documentazione utilizzata per la liquidazione.
- Il mandato di pagamento deve indicare:
- l’esercizio cui si riferisce la spesa;
- gli estremi della spesa con riferimento al sistema delle classificazioni di cui all’articolo 5;
- l’impegno cui si riferisce la spesa;
- la descrizione della spesa;
- il nome, la ragione sociale o la denominazione sociale del creditore;
- l’importo del pagamento;
- l’importo complessivo in cifre e in lettere;
- la data di emissione.
- L’annullamento di mandati di pagamento emessi è autorizzato dal Tesoriere.
- Qualora, nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo, il Tesoriere ravvisi elementi di irregolarità, non superabili attraverso l’attivazione dei Servizi competenti, ne dà comunicazione al Segretario generale con motivata e documentata relazione.
- Il Segretario generale, valutate le circostanze con particolare riguardo alla tutela del terzo creditore, può, sentiti i deputati Questori, ordinare l’emissione del mandato di pagamento relativo alle spese oggetto del rilievo, riservandosi di adottare al riguardo le ulteriori iniziative.
- Nei casi di maggior rilevanza il Segretario generale sottopone la questione al Presidente della Camera, informandone preventivamente i deputati Questori.