(Emissione del titolo di spesa)

  1. Il pagamento è disposto dal Tesoriere, con apposito mandato, in conformità alla richiesta del Servizio Amministrazione o degli altri Servizi, corredata dalla documentazione utilizzata per la liquidazione.
  2. Il mandato di pagamento deve indicare:
    1. l’esercizio cui si riferisce la spesa;
    2. gli estremi della spesa con riferimento al sistema delle classificazioni di cui all’articolo 5;
    3. l’impegno cui si riferisce la spesa;
    4. la descrizione della spesa;
    5. il nome, la ragione sociale o la denominazione sociale del creditore;
    6. l’importo del pagamento;
    7. l’importo complessivo in cifre e in lettere;
    8. la data di emissione.
  3. L’annullamento di mandati di pagamento emessi è autorizzato dal Tesoriere.
  4. Qualora, nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo, il Tesoriere ravvisi elementi di irregolarità, non superabili attraverso l’attivazione dei Servizi competenti, ne dà comunicazione al Segretario generale con motivata e documentata relazione.
  5. Il Segretario generale, valutate le circostanze con particolare riguardo alla tutela del terzo creditore, può, sentiti i deputati Questori, ordinare l’emissione del mandato di pagamento relativo alle spese oggetto del rilievo, riservandosi di adottare al riguardo le ulteriori iniziative.
  6. Nei casi di maggior rilevanza il Segretario generale sottopone la questione al Presidente della Camera, informandone preventivamente i deputati Questori.