(Pagamento)

  1. Il Cassiere provvede al pagamento sulla base dei mandati firmati dal Tesoriere o dei «buoni di cassa» emessi ai sensi dell’articolo 18, comma 3.
  2. Al pagamento delle indennità spettanti ai deputati, dei trattamenti vitalizi diretti e di reversibilità e dei trattamenti previdenziali spettanti ai deputati cessati dal mandato, delle competenze del personale dipendente ed estraneo, delle pensioni e di ogni ulteriore onere riflesso e accessorio, si provvede mediante ruoli di spesa fissa, predisposti dai competenti Servizi. I ruoli predetti sono trasmessi mensilmente al Servizio Tesoreria, anche ai fini delle attività di cui all’articolo 78.
  3. Ai pagamenti da effettuare in contanti si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 20.