(Estinzione del titolo di spesa)

  1. L’estinzione del mandato avviene nelle forme indicate dall’articolo 19 del presente regolamento.
  2. Le relative spese sono a carico dell’Amministrazione.
  3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 62, comma 4, del Regolamento della Camera, per le cessioni, i pignoramenti e i sequestri concernenti somme dovute dall’Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. Qualora si tratti di somme dovute per appalti o forniture, le cessioni sono comunque subordinate all’assenso dei deputati Questori.