(Impegno di spesa assunto contestualmente al mandato di pagamento)

  1. L’impegno di spesa può essere assunto contestualmente all’emissione del mandato di pagamento, nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio, anche in assenza di specifico atto di autorizzazione, per le seguenti voci di spesa:

    1. ruoli di spesa fissa, di cui all’articolo 35, comma 2;
    2. spese relative all’attività di Commissioni e altri organi collegiali;
    3. spese di rappresentanza relative all’attività dei deputati titolari di incarico istituzionale;
    4. spese relative a trasporti e missioni;
    5. spese relative alle commissioni di concorso;
    6. versamenti per imposte, tasse e contributi;
    7. versamenti di ritenute e restituzioni di somme;
    8. rimborsi di spesa, di cui all’articolo 27, tranne quelli effettuati in base ad apposito atto di autorizzazione;
    9. spese relative alla sorveglianza sanitaria, agli accertamenti diagnostici, alle consulenze e alle prestazioni occasionali concernenti il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  2. Il Collegio dei Questori può stabilire ulteriori voci di spesa per le quali l’impegno di spesa può essere assunto contestualmente all’emissione del mandato di pagamento nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio. Tali voci non possono comunque riguardare forniture o servizi non occasionali.