(Ambito dell'accesso)

  1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Le modalità dell'accesso sono stabilite dal presente regolamento.
  2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati o detenuti dall'Amministrazione della Camera dei deputati, di seguito denominata «Amministrazione», o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa di questa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
  3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni, ai comitati e ai soggetti portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi.