Regolamenti interni
Art. 2
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(Esclusione dall'accesso)
- Il diritto di accesso è escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;
- nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico- attitudinale relativi a terzi;
- nei confronti dei pareri legali acquisiti nel corso dell'attività amministrativa con riferimento a situazioni di contenzioso potenziale o in atto;
- nei confronti degli atti per i quali sia già stata effettuata la pubblicazione sulla base della normativa interna.
- Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.
- L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui all'articolo 7.
- Il diritto di accesso è altresì escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare:
- la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che abbiano riferimento, diretto o indiretto, all'esercizio delle funzioni parlamentari;
- la vita privata e la riservatezza di terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese, associazioni e comitati, con particolare riferimento agli interessi afferenti alle sfere della comunicazione, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, di cui siano concretamente titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono. Ai titolari delle situazioni soggettive di cui all'articolo 1, comma 1, è comunque consentito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere tali situazioni. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Con decreto del Presidente della Camera, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere individuate categorie di documenti, formati dall'Amministrazione o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi dei commi 1 e 4.