Regolamenti interni
Art. 5
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(Procedimento per l' accesso)
- L'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
- L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
- L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. Se il richiedente ha specificamente indicato i documenti cui intende accedere, il responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4, può trasmettere tali documenti, unitamente alla comunicazione di accoglimento, con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.
- Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
- L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da questo incaricata, sulla base di apposite e valide deleghe, in cui sono specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
- La visione dei documenti è gratuita. La loro riproduzione è gratuita solo se se ne richieda un numero complessivo di copie inferiore a cento. Diversamente, è dovuto dal richiedente l'intero importo corrispondente al mero costo di riproduzione. Su richiesta, le copie possono essere autenticate senza ulteriori oneri per il richiedente.