(Responsabile del procedimento di accesso)

  1. Responsabile del procedimento di accesso è il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale o, su designazione di questo, altro dipendente addetto al Servizio o Ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale o il dipendente da questo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
  2. Nei casi in cui all'adozione dell'atto sia competente un organo politico, il responsabile del procedimento di accesso è il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale competente all'istruttoria preliminare alla deliberazione conclusiva.