(Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso)

  1. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4, previo assenso del Segretario generale, con riferimento specifico a quanto disposto dal presente regolamento.
  2. Il differimento dell'accesso è disposto dal competente consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale, anche su proposta del responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Del differimento è data tempestiva comunicazione al Segretario generale.
  3. L'atto che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso deve rivestire forma scritta ed essere motivato. In caso di differimento, l'atto deve recarne la durata.