Regolamenti interni
Art. 7
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(Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso)
- Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4, previo assenso del Segretario generale, con riferimento specifico a quanto disposto dal presente regolamento.
- Il differimento dell'accesso è disposto dal competente consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale, anche su proposta del responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Del differimento è data tempestiva comunicazione al Segretario generale.
- L'atto che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso deve rivestire forma scritta ed essere motivato. In caso di differimento, l'atto deve recarne la durata.