1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto (*).
  2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da tre deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (**).
  3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988.
(**) Comma modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

 

Votazione nominale
Testo del 1971 Modificato il 29.09.1983 Modificato il 28.02.1990
(per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988)
Modificato il 30.11.2022

1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio segreto.

1. Identico

1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.

 

1. Identico

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione per scrutinio segreto, da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione.

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da cinque deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione.

 

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

 

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da tre deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

 

3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

3. Identico

3. Identico

3. Identico