Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo X - Delle Votazioni
Art. 51 (*)
.
- Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale, per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 46, o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.
- La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da tre deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
- Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 16 ottobre 2024.
Testo del 1971 | Modificato il 29.09.1983 | Modificato il 28.02.1990 (per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988) |
Modificato il 30.11.2022 | Modificato il 16.10.2024 |
---|---|---|---|---|
1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio segreto. |
1. Identico |
1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.
|
1. Identico |
1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale, per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 46, o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.
|
2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione per scrutinio segreto, da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione. |
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da cinque deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione.
|
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
|
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da tre deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
|
2. Identico |
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto. |
3. Identico |
3. Identico |
3. Identico |
3. Identico |