Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo X - Delle Votazioni
Art. 54
.
- La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.
- Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.
- Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.
- Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.
- L'elenco dei deputati votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.