1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.
  2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.
  3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.
  4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.
  5. L'elenco dei deputati votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.