1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.
  2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.
  3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale delibera per scrutinio segreto.
  4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.
  5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.


(*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.