Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo X - Delle Votazioni
Art. 55 (*)
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- La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
- In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.
(*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.
Testo del 1971 | Modificato il 28.02.90 |
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1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. | 1.Identico |
2.In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne. | 2.Identico |
3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le Commissioni in sede referente o consultiva. | 3.Identico |