Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo X - Delle Votazioni
Art. 57
.
- Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
- Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula << la Camera approva >> o << la Camera respinge >>.